Feed on
Posts
Comments

NON PAGARE LE IMPOSTE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE: NON SONO DOVUTE LE SANZIONI.

Un caso che promette di fare breccia su fronti ormai consolidati

di Enrico Crisci

Ad avallare questa linea è una recentissima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce di fine luglio. L’Agenzia competente, per mezzo dell’ente riscossore,  era a chiedere imposte non versate e relative sanzioni ad un contribuente travolto dal periodo di crisi tanto da dovere fermare la produzione per mancanza di commesse. Il settore è quello del così detto TAC tessile, abbigliamento, calzaturiero.

Il contribuente, ricorrendo alla giustizia tributaria, ha avuto la meglio nei confronti dell’ente impositore, dimostrando la “causa di forza maggiore” prevista dal comma 5 dell’art. 6 del D. Lgs. 18 Dicembre 1997 n. 472:  “non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”.  I Giudici hanno ritenute valide le argomentazioni di “perdita di clientela” a causa della grave crisi mondiale del particolare settore.

Il Contribuente ha evidenziato, inoltre, il fatto di avere dovuto necessariamente attivare la procedura della mobilità per ben 82 lavoratori dipendenti e successivamente, dopo una breve ripresa del mercato, di 25 dipendenti: fatti che hanno portato l’azienda ad una sospensione delle attività produttive.

I Giudici quindi hanno sentenziato che sono dovute le imposte e gli interessi di legge, ma che per causa di forza maggiore non dovute le sanzioni.

di Enrico Crisci

Il Consiglio dei ministri del 4 febbraio scorso ha approvato un decreto legislativo che istituisce l’Albo nazionale degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati, che sarà articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale. Il decreto s’inserisce nel pacchetto dei provvedimenti finalizzati al contrasto e alla lotta contro le mafie. Il piano straordinario contro le mafie è stato varato nel precedente Consiglio dei ministri del 28 gennaio 2010. L’iscrizione all’albo degli amministratori giudiziari è possibile per chi, iscritto da almeno dieci anni nell’Albo professionale dei dottori commercialisti o degli avvocati, abbia svolto concretamente l’attività di custodia, amministrazione e conservazione di beni sequestrati. Nell’albo è prevista anche una sezione di “esperti” in gestione aziendale da “utilizzare” nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende. L’Agenzia che gestisce i beni confiscatati deve presentare al tribunale, entro sei mesi dall’affidamento dell’amministrazione, una relazione particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonchè sullo stato dell’attività aziendale. Il tribunale, sentiti l’Agenzia e il pubblico ministero, in caso sia possibile proseguire l’attività dell’impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell’impresa.
L’Agenzia per la gestione dei beni confiscati si avvale, ove possibile, di coadiutori ed esperti scelti tra gli iscritti nell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Con l’istituzione dell’albo nazionale degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati - ha dichiarato il ministro della giustizia Alfano - vengono finalmente disciplinate in modo chiaro le modalità di esecuzione dei sequestri preventivi e l’albo garantirà una specifica professionalità nelle gestione dei beni sottratti alla criminalità organizzata in grado di produrre economie legali, assicurando il mantenimento dei posti di lavoro. Le Commissioni parlamentari hanno espresso parere favorevole sul provvedimento; il decreto legislativo è previsto dall’articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante delega al Governo per l’istituzione dell’Albo degli amministratori giudiziari di cui all’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Tutti coloro che abbiano specifiche competenze ed interesse nell’ambito della gestione di crisi aziendali e che siano altresì in possesso dei requisiti richiesti che, entro il termine del 30 agosto 2010, è possibile presentare domanda per l’iscrizione all’Albo degli Amministratori giudiziari istituito presso il Ministero della Giustizia dal Decreto legislativo n.14 del 2010.

 

Cosa contengono la delega e il decreto
Cosa prevede la delega
La delega impone al Governo di definire:
a.i titoli che costituiscono requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo;
b.l’ambito delle attività oggetto della professione;
c.i requisiti e il possesso della pregressa esperienza professionale per l’iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale;
d.le norme transitorie che disciplinano l’inserimento nell’Albo degli attuali iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell’amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati;
e.i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio da amministrare, dell’impegno richiesto per la gestione dell’attività, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

Cosa prevede il decreto che istituisce l’Albo
1.istituisce l’Albo degli amministratori giudiziari presso il Ministero della giustizia;
2.precisa che l’Albo è articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale.
3.Individua le attività svolte dagli amministratori giudiziari che provvedono alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati.
4.Stabilisce che la gestione di aziende sottoposte a sequestro venga riservata ai soli iscritti nella Sezione riservata agli esperti in gestione aziendale; gli esperti in gestione aziendale potranno essere iscritti, comunque su richiesta, in entrambe le sezioni.
5.i requisiti di iscrizione nell’Albo.

Requisiti per l’iscrizione e compensi
Professionali
Hanno diritto all’iscrizione coloro che, domiciliati in Italia, hanno concretamente svolto attività professionale e risultano iscritti da almeno cinque anni:
a.nell’Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b.nell’Albo professionale degli avvocati.
Per l’iscrizione alla sezione degli esperti in gestione aziendale, il requisito dello svolgimento di attività professionale deve essere riferito alla gestione di aziende ovvero di crisi aziendali.
Al fine di valorizzare professionalità nuove, se gli aspiranti all’iscrizione all’Albo attestano la frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali, possono ottenere l’iscrizione nell’Albo se risultano iscritti all’Albo professionale da almeno tre anni. Tuttavia le modalità di certificazione dell’effettivo svolgimento delle attività professionali saranno specificate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Onorabilità
Non possono in particolare essere iscritti nell’Albo coloro che:
a.si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
b.sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
c.hanno riportato condanna definitiva alla pena della reclusione, anche se condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
a.per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
b.per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile;
c.per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
d.per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi;
d.hanno riportato negli ultimi dieci ani sanzioni disciplinari diverse dall’ammonimento, irrogate dall’ordine professionale di appartenenza.
Il Ministero della giustizia vigila sull’attività degli iscritti nell’Albo e se il Ministero accerta l’insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti per l’iscrizione, ne dà comunicazione all’iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per regolarizzare, ove possibile, la posizione. Qualora entro il termine assegnato non si sia provveduto, il Ministero, sentito l’interessato, dispone con decreto motivato la cancellazione dall’Albo.
La cancellazione è immediata qualora vengano meno i requisiti di onorabilità.

Quando l’Albo sarà operativo
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto il Ministero della giustizia, accertati i titoli dei richiedenti, procede alla formazione dell’Albo, il quale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con decreto del Ministro della giustizia.
In sede di prima formazione dell’Albo, si prevede che possano essere iscritti all’Albo, purché presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto:
a.gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo degli avvocati da almeno cinque anni;
b.i soggetti non iscritti negli Albi di cui alla lettera a) che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l’attività di amministratore giudiziario.
Per la sezione degli esperti in gestione aziendale, si prevede che possano essere iscritti all’Albo, purché presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto:
a.i soggetti che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del decreto, l’attività di amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro, ovvero di curatore fallimentare o di altro organo della procedura nominato dall’autorità giudiziaria con funzioni di gestione o composizione di crisi aziendali;
b.i soggetti che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del decreto, l’attività di commissario per l’amministrazione delle grandi imprese in crisi.
Compensi degli amministratori giudiziari e tenuta dell’Albo
Le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari verranno fissati con dPR, da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Inoltre con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono stabilite le modalità di tenuta e pubblicazione dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari, nonchè i rapporti con le autorità giudiziarie che procedono alla nomina.
E’ previsto infine un contributo a carico degli iscritti che sarà utilizzato per le costituzione e gestione dell’Albo in via telematica, elemento imprescindibile per la gestione dei rapporti tra l’Albo e gli uffici giudiziari che dovranno procedere alla nomina degli amministratori giudiziari.
Per l’attuazione del decreto non sono previsti maggiori oneri per la finanza pubblica poichè il Ministero della giustizia svolge i compiti di tenuta e vigilanza dell’Albo nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, l’Albo sarà istituito presso il Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile che già si occupa della vigilanza sulle professioni. Tale struttura è in grado di assorbire, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili il nuovo carico di lavoro che deriverà dalla tenuta dell’Albo.

di Enrico Crisci

 

La IES (Informativa Economica di Sistema) è una dichiarazione annuale a cui sono obbligati gli operatori del settore della Comunicazione sulla stampa quotidiana, stampa periodica, editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di internet, agenzia di stampa a carattere nazionale, diffusine di servizi di media audiovisivi, diffusione radiofonica, concessionarie di pubblicità.  

Il fine è di consentire all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di raccogliere gli elementi necessari per la verifica delle posizioni dominanti in ambito radiotelevisivo ed editoriale e l’aggiornamento della base statistica degli operatori di comunicazione.

C’è tempo dunque sino al 30 settembre per l’anno 2010 per le successive annualità l’invio delle comunicazioni potrà avvenire a partire dal 1° luglio e dovrà concludersi entro e non oltre il termine del 30 settembre di ciascun anno.

L’Autorità  preposta ha attivato un’assistenza di tipo telefonica attraverso un numero verde 800.185060 raggiungibile da rete fissa, per gli altri tipi di contatti ha messo a disposizione 081.750.750. E’ possibile avere informazioni anche attraverso l’indirizzo di posta elettronica ordinaria info@agcom.it.  

Sono obbligati all’invio della Informativa Economica di Sistema gli operatori di rete, i fornitori di contenuti, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione, le imprese concessionarie di pubblicità, le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi, le agenzie di stampa a carattere nazionale, gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste ed i soggetti esercenti l’editoria elettronica.

Il modello telematico, prelevabile da sito www.agcom.it, consiste in un file in formato .pdf compilabile che potrà essere compilato in modalità on line o anche off line, utilizzando Acrobat Reader® versione 9.0 o successiva. Dal sito è possibile scaricare anche una breve guida di carattere generale e le specifiche disposizioni relative al settore editoriale, al settore radiotelevisivo e per le concessionarie di pubblicità.

I modelli vanno inviati telematicamente a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo
all’indirizzo ies@cert.agcom.it .  Per l’invio, una volta compilati tutti i campi, è sufficiente premere il tasto “Invia via Email”, che si trova in fondo alla pagina del modello telematico.
Si hanno due tipi di modelli uno base ed uno ridotto da utilizzare a seconda dei ricavi totali relativi alle vendite di beni e alle prestazioni di servizi, così come indicati nell’ultimo bilancio d’esercizio.
Qualora il soggetto obbligato al modello non sia tenuto alla redazione del bilancio d’esercizio secondo gli artt. 2423 e ss del Codice Civile dovrà fornire comunque i valori economici relativi alla propria attività.  

Il modello di tipo base va compilato qualora i ricavi totali siano superiori ad 1 milione di euro, mentre il modello di tipo ridotto deve essere compilato da chi ha ricavi totali inferiore al milione di euro.

L’indirizzo si posta elettronica certificata riceve anche email di tipo ordinario: attraverso questo invio però non sarà possibile ottenere una ricevuta valida legalmente quale attestato dell’avvenuta spedizione della IES. Il consiglio, qualora non fosse già stato fatto, è quello di attivare una Pec già obbligatoria per le Pubbliche Amministrazioni ed i Professionisti italiani ex lege 2/2009.

« Newer Posts - Older Posts »