Feed on
Posts
Comments

La ritenuta d’acconto del 10%, che banche e Poste Italiane devono applicare sui bonifici relativi al pagamento di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico, deve essere operata sull’importo del bonifico decurtato dell’IVA del 20%. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 40/E pubblicata oggi.A seguito dell’emanazione - prima - dell’art. 25 del D.L. n. 78/2010 e - successivamente - del provvedimento n. 94288 del 30 giugno scorso, le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti in merito alla ritenuta d’acconto del 10% da effettuare sui bonifici disposti per spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico.

In particolare, banche e Poste Italiane S.p.A. dovranno:
-operare, all’atto dell’accreditamento dei pagamenti, le ritenute d’acconto, con obbligo di rivalsa;
-effettuare il relativo versamento utilizzando il modello F24;
-rilasciare la certificazione delle ritenute d’acconto eseguite al beneficiario stesso;
-indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.Con la circolare n. 40/E/2010, si precisa che i pagamenti effettuati mediante bonifico bancario dai contribuenti che intendono avvalersi della detrazione d’imposta del 36%, prevista per le ristrutturazioni edilizie di immobili abitativi, o della detrazione d’imposta del 55%, prevista per gli interventi di risparmio energetico realizzati su edifici esistenti, sono comprensivi del corrispettivo per la prestazione del servizio o per la cessione dei beni e della relativa imposta sul valore aggiunto addebitata in via di rivalsa dal beneficiario del bonifico.

La base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve, però, comprendere l’IVA; altrimenti verrebbero alterate le caratteristiche di neutralità di tale imposta. Ne deriva che la misura dell’aliquota IVA può variare in relazione alla tipologia di spesa cui afferisce il bonifico. Tuttavia, il soggetto tenuto ad effettuare la ritenuta non conosce l’ammontare dell’IVA compreso nell’importo del bonifico, informazione che, anche se richiesta all’ordinante il bonifico, comporterebbe un notevole aggravio nella procedura di accreditamento e sarebbe senz’altro soggetta a margini di imprecisione. Pertanto, - si legge nel documento di prassi - l’IVA verrà applicata con l’aliquota più elevata. Conseguentemente, la ritenuta d’acconto del 10% dovrà essere operata sull’importo del bonifico decurtato dell’IVA del 20%.

Inoltre, qualora le somme oggetto di bonifico siano già sottoposte a ritenuta, per evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% ex art. 25 D.L. n. 78/2010.

Pertanto, i sostituti d’imposta che, per avvalersi della agevolazioni fiscali previste per tali interventi, seguono i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, non opereranno su tali somme le ritenute ordinariamente previste dal DPR n. 600/1973. Nel caso in cui i destinatari del bonifico usufruiscano di regimi fiscali per i quali è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell’IRPEF, la ritenuta del 10% operata dalla banca o da Poste SPA sulle somme loro accreditate potrà essere scomputata dalla stessa imposta sostitutiva.

Infine, l’Agenzia entrate fornisce un’ulteriore ed importante precisazione: in sede di prima applicazione della disposizione introdotta dal D.L. n. 78/2010 non verranno irrogate sanzioni laddove si riscontrano violazioni della norma, ai sensi dell’art. 10, comma 3, dello Statuto del contribuente.

È stato firmato il D.P.C.M. (domani dovrebbe andare in «Gazzetta Ufficiale») che fa slittare al 20 agosto il termine per effettuare gli adempimenti fiscali e previdenziali con il Modello F24 in scadenza dal 1° al 20 agosto, senza alcuna maggiorazione. Lo spostamento al 20 agosto riguarda anche le rate di Unico, in scadenza il 2 agosto 2010: il decreto di proroga “sposta”, infatti, al 20 del mese tutti i versamenti in scadenza dal 1° al 20 agosto, senza cioè escludere pagamenti con l’F24 in scadenza il 2. Rimane invece confermata la data del 5 agosto per i pagamenti per i contribuenti interessati dagli studi di settore.

La IES (Informativa Economica di Sistema) è una dichiarazione annuale a cui sono obbligati gli operatori del settore della Comunicazione sulla stampa quotidiana, stampa periodica, editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di internet, agenzia di stampa a carattere nazionale, diffusine di servizi di media audiovisivi, diffusione radiofonica, concessionarie di pubblicità.

di Enrico Crisci

Il fine è di consentire all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di raccogliere gli elementi necessari per la verifica delle posizioni dominanti in ambito radiotelevisivo ed editoriale e l’aggiornamento della base statistica degli operatori di comunicazione.

C’è tempo dunque sino al 30 settembre per l’anno 2010 per le successive annualità l’invio delle comunicazioni potrà avvenire a partire dal 1° luglio e dovrà concludersi entro e non oltre il termine del 30 settembre di ciascun anno.

L’Autorità preposta ha attivato un’assistenza di tipo telefonica attraverso un numero verde 800.185060 raggiungibile da rete fissa, per gli altri tipi di contatti ha messo a disposizione 081.750.750. E’ possibile avere informazioni anche attraverso l’indirizzo di posta elettronica ordinaria info@agcom.it.

Sono obbligati all’invio della Informativa Economica di Sistema gli operatori di rete, i fornitori di contenuti, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione, le imprese concessionarie di pubblicità, le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi, le agenzie di stampa a carattere nazionale, gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste ed i soggetti esercenti l’editoria elettronica.

Il modello telematico, prelevabile da sito www.agcom.it, consiste in un file in formato .pdf compilabile che potrà essere compilato in modalità on line o anche off line, utilizzando Acrobat Reader® versione 9.0 o successiva. Dal sito è possibile scaricare anche una breve guida di carattere generale e le specifiche disposizioni relative al settore editoriale, al settore radiotelevisivo e per le concessionarie di pubblicità.

I modelli vanno inviati telematicamente a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo
all’indirizzo ies@cert.agcom.it . Per l’invio, una volta compilati tutti i campi, è sufficiente premere il tasto “Invia via Email”, che si trova in fondo alla pagina del modello telematico.

Si hanno due tipi di modelli uno base ed uno ridotto da utilizzare a seconda dei ricavi totali relativi alle vendite di beni e alle prestazioni di servizi, così come indicati nell’ultimo bilancio d’esercizio.
Qualora il soggetto obbligato al modello non sia tenuto alla redazione del bilancio d’esercizio secondo gli artt. 2423 e ss del Codice Civile dovrà fornire comunque i valori economici relativi alla propria attività.

Il modello di tipo base va compilato qualora i ricavi totali siano superiori ad 1 milione di euro, mentre il modello di tipo ridotto deve essere compilato da chi ha ricavi totali inferiore al milione di euro.

L’indirizzo si posta elettronica certificata riceve anche email di tipo ordinario: attraverso questo invio però non sarà possibile ottenere una ricevuta valida legalmente quale attestato dell’avvenuta spedizione della IES. Il consiglio, qualora non fosse già stato fatto, è quello di attivare una Pec già obbligatoria per le Pubbliche Amministrazioni ed i Professionisti italiani ex lege 2/2009.

Older Posts »